Lo Statuto
Lo Statuto dell’ENEA è stato approvato dal Cda secondo le previsioni di legge e del d.lgs n.218/2016 di attuazione della c.d “Legge Madia” n. 124/2015 che riconosce all’Agenzia piena autonomia statutaria e regolamentare, prevedendone l’adeguamento tenendo conto anche della Carta europea dei ricercatori e facendo salve le disposizioni speciali relative all’Agenzia per quanto non espressamente previsto.
In vigore dal marzo 2017, lo Statuto si compone di 14 articoli di cui i primi tre definiscono l’ordinamento giuridico dell’Agenzia quale ente di diritto pubblico nazionale di ricerca dotato di autonomia scientifica, statutaria, regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale, contabile e ne individuano finalità istituzionali e attività; gli articoli dal 4 al 7bis definiscono l’ordinamento istituzionale articolato in tre organi Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori ed un organismo, il Consiglio tecnico-scientifico.
Il Presidente è il rappresentante legale e istituzionale dell’agenzia, la dirige e ne è responsabile; il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; il Consiglio è l’organo di indirizzo politico-amministrativo che esercita i poteri di programmazione e controllo strategico.
Le norme successive disciplinano i principi di organizzazione (art. 9), gli strumenti, (art. 10), le risorse finanziarie (art. 11), il personale e i controlli della Corte dei conti (art. 12); l’art. 13 precisa le modalità di indirizzo, vigilanza e controllo da parte del MiSE mentre l’art. 14 introduce alcune disposizioni transitorie e finali.