Lo Statuto
Lo Statuto dell’ENEA è stato approvato dal CdA secondo le previsioni di Legge e del D.Lgs n.218/2016 di attuazione della c.d “Legge Madia” n. 124/2015 che riconosce all’Agenzia piena autonomia statutaria e regolamentare, prevedendone l’adeguamento tenendo conto anche della Carta europea dei ricercatori e facendo salve le disposizioni speciali relative all’Agenzia per quanto non espressamente previsto.
In vigore dal marzo 2017, è stato aggiornato nel corso degli anni, ed in ultimo, revisionato nella 17a riunione del 20 giugno 2022 ai sensi del Decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79. Lo Statuto si compone di 16 articoli di cui i primi tre definiscono l’ordinamento giuridico dell’Agenzia quale ente di diritto pubblico nazionale di ricerca dotato di autonomia scientifica, statutaria, regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale, contabile e ne individuano finalità istituzionali e attività; gli articoli dal 4 al 8 definiscono l’ordinamento istituzionale articolato in 4 organi Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori ed il Consiglio Tecnico-Scientifico. Il nuovo articolo 9 introduce la figura del/della Direttore/Direttrice Generale istituita ai sensi dell’articolo 24, comma 2 del citato Decreto-legge.
Il/La Presidente svolge unicamente funzioni di rappresentanza legale e istituzionale dell’ENEA. ; il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo politico-amministrativo che esercita i poteri di programmazione e controllo strategico. il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; Il Consiglio Tecnico-Scientifico è un organo con funzioni propositive e consultive sulle attività di ricerca dell’ENEA.
Il/La Direttore/Direttrice Generale ha la responsabilità della gestione dell’ENEA, cura l’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del/della Presidente.
Le norme successive disciplinano in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità (art. 10), i principi di organizzazione (art. 11), gli strumenti, (art. 12), le risorse finanziarie (art. 13), il personale (art.14); l’art. 15 precisa le modalità di indirizzo, vigilanza e controllo da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e i controlli della Corte dei conti mentre l’art. 16 introduce alcune norme transitorie e finali.
PUBBLICATO IL: 24/07/2017
AGGIORNATO IL: 15/06/2023