Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica 2018

invio pratiche detrazioni fiscali

È prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati, attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it, per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie).

È online il sito ristrutturazioni2018.enea.it attraverso il quale trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, conclusi nel 2018, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

Per particolari esigenze abbiamo creato una "finestra per il cittadino": il lunedì dalle 12.00 alle 15,50 e il mercoledì dalle 10.30 alle 14.00, sulla pagina  contatti compare il link in verde "INVIA un QUESITO” attraverso il quale è possibile contattare i nostri consulenti.

Per gli altri interventi, che NON comportano risparmio energetico, non è necessario inviare nulla.

Informazioni utili sono disponibili nella Guida Rapida.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni decorrerà dal 21 novembre 2018, giorno di messa online del sito.

È possibile trasmettere tramite il portale finanziaria2018.enea.it i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali fino all’85% e conclusi dopo il 31 dicembre 2017.

Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale ENEA acs.enea.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti.

Si ricorda che le detrazioni fiscali sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall'art. 14 del D.L. 63/2013 come convertito dalla legge n. 90/2013 e come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Si precisa che la “Scheda descrittiva dell’intervento” da inviare all’ENEA va firmata da un tecnico abilitato solo nei casi in cui è prevista l’asseverazione, come esplicitato nel vademecum e nella stessa scheda descrittiva, che riporta la seguente dicitura:

“Il documento originale cartaceo, quando è prevista l’asseverazione del tecnico (vedi vademecum degli interventi) deve riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve essere consegnato al beneficiario per essere esibito a richiesta”.

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